Close

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che abroga e
sostituisce il Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017, fornisce indicazioni per le stazioni
appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l’affidamento dei
servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice Appalti).


L’art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 definisce infatti che nella documentazione
progettuale e di gara, siano inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei Criteri Ambientali Minimi. I criteri ambientali minimi, sono tenuti in
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95 , comma 6 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.


Il punto 2.5.3 del Decreto 23 giugno 2022 specifica che i prodotti prefabbricati in
calcestruzzo, in calcestruzzo areato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso, devono
avere un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di
almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
Tale criterio progettuale dovrà essere riportato nella “Relazione CAM” di cui al punto 2.2.1
del presente Decreto.


Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato, per
i prodotti prefabbricati, tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato
nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il
nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

  1. Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI
    EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale
    EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero
    recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
  2. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di
    materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
  3. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di
    massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della
    percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
  4. Una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della
    conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di
    riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri
    nel campo di applicazione di tale prassi.
    Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO
    14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla
    data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida
    stessa.

Di seguito è possibile scaricare le Certificazioni di Prodotto di Esse Solai Srl e Giuliane Srl,
in cui sono presenti i prodotti che raggiungono i requisiti minimi per soddisfare i CAM.

Tali Certificazioni di Prodotto sono state validata da ICMQ Spa con l’emissione dei certificati
P440, P374 e P724.


La richiesta di un prodotto che soddisfi i requisiti CAM deve essere fatta necessariamente
in fase preventiva, per poter verificare la fattibilità dell’opera e quantificare i costi necessari
ad eseguire il manufatto con tali caratteristiche.